Descrizione
ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL SINDACO
N. 9 DEL 30-03-2026
OGGETTO: MISURE DI PREVENZIONE CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI E DI INTERFACCIA.
CONSIDERATO che con l'approssimarsi della stagione estiva questo Ente, nell'ambito delle proprie competenze, intende promuovere, attivare ed adottare tutte le iniziative utili volte a Prevenire e fronteggiare la lotta contro gli incendi boschivi e quelli di interfaccia nell’ottica della salvaguardia delle persone, dei beni, dell'ambiente e del territorio
DATO ATTO che il fenomeno degli incendi boschivi e di quelli di interfaccia espone a serio rischio le infrastrutture e gli insediamenti urbani, con potenziali significative ricadute in termini di vite umane, di ambiente ed economia;
DATO ATTO che le attività manutentive inerenti la pulitura ed il taglio di erbacce e sterpaglie nei terreni incolti, specie in quelli adiacenti le reti viarie e di trasporto, costituiscono un sicuro sistema di prevenzione e mitigazione del rischio incendi;
CONSIDERATA l'ingente quantità di stoppie, erbacce, cespugli, ramaglie, foglie secche o altro materiale combustibile insistenti sulle proprietà di privati confinanti con strade e/o spazi, pubblici e comunque che si trovano all'interno e/o limitrofe al centro abitato e che costituiscono fonte anche accidentale di innesco di incendi con conseguente pregiudizio pe la pubblica e privata incolumità,
VISTO il D. Lgs. n.1 del 02.11.2018 "Codice di Protezione Civile";
VISTO l'art. 54 del legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale attribuisce al Sindaco la facoltà di adottare, nel rispetto dei principi generali dell'Ordinamento, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire, fronteggiare ed eliminare gravi pericoli che minacciano la pubblica incolumità;
VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2008 il cui disposto conferisce al Sindaco i poteri d'intento per prevenire e contrastare anche le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità;
TENUTO CONTO che ai fini di cui all’art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, no 267, come sostituito dall'art. 6 del decreto legge 23 maggio 2008, no 92, convertito con modificazioni in legge 24 luglio 2008, no 25, viene specificato, come per il caso di specie, l’intendimento di pubblica incolumità del presente provvedimento;
RICHIAMATE le note e direttive di prevenzione per il contrasto di incendi boschivi e di interfaccia promulgate dal DRPC e dalla Prefettura di Agrigento;
VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali in Sicilia;
VISTA 1a legge n. 225 del 24 febbraio 1992;
VISTI gli artt. 423, 423 bis, 449 e 650 del codice penale;
VISTA la legge regionale no 16 del 6 aprile 1996;
VISTA la legge regionale no 14 del 31 agosto 1998;
VISTO il Decreto Legislativo n. 112/98;
VISTA la legge no 353 del 21 novembre 2000, quale leggequadro in materia di incendi boschivi;
VISTA la legge regionale no 14 del 14 aprile 2006;
VISTA l'O.P.C.M. n. 3606 del 28 agosto 2007;
VISTA la Circolare della Regione Sicilia -Dipartimento di Protezione Civile del 14 gennaio 2008 prot no 1722;
RICHAMATA la nota della Regione Sicilia - Assessorato Territorio e Ambiente - Comando Corpo Forestale del 24 marzo 2026 prot. n. 26635;
RICHIAMATE le precedenti Ordinanze Sindacali aventi ad oggetto la prevenzione degli incendi boschivi e di interfaccia;
TENUTO CONTO che il presente provvedimento esprime in forma chiara le ragioni per le quali viene emesso;
ORDINA
in via contingibile ed urgente, al fine di dirimere ogni eventuale e potenziale rischio di innesco di incendi.
- LA PULITURA, mediante taglio o sfalcio, delle stoppie, erbacce, cespugli, ramaglie, foglie secche, arbusti o altro materiale combustibile nei terreni e nei giardini privati, nelle aree verdi, incolte, in stato di abbandono o in precarie condizioni di manutenzione, ricadenti in aree boscate, erborate, cespugliate o agricole ovvero costituenti pertinenze di edifici di tipologia diversa (ville, case a schiera, palazzi, case isolate, ecc.), od anche sedi di cantieri edili attivi o in corso di attivazione ovvero abbandonati, tutti questi luoghi posti all'interno del perimetro urbano o confinanti con ambiti urbani, spazi pubblici, immobili pubblici e reti viarie ovvero con ulteriori proprietà di privati;
- LA RIPULITURA E LO SGOMBERO in tali aree dei residui delle lavorazioni delle coltivazioni e delle attività di taglio e di decespugliamento anzidette od anche operate prima;
- DI PROVVEDERE alla recinzione in tali aree in corrispondenza con il confine fronteggiante con ambiti urbani, spazi o immobili pubblici e reti viarie;
- IL TAGLIO di siepi vive, erbe, cespugli, rami che sì protendono sul confine con ambiti urbani, marciapiedi, spazi e immobili pubblici e reti viarie;
- CHE detta attività venga espletata nel più breve tempo possibile. e comunque entro il 15 maggio 2026;
- CHE negli spazi a verde, nei terreni e nelle aree agricole e comunque in quelle in discussione, durante il periodo che va dal 15 maggio 2026 al 31 ottobre 2026 non vengano accesi fuochi di qualsiasi genere o tipo tanto meno quelli denominati di pulizia o di manutenzione, né tantomeno usati apparecchi o strumenti outensili a fiamma libera o elettrici che possano produrre faville o innescare e generare fiamme;
- NEL PERIODO dal 15 maggio 2026 al 31 ottobre 2026 è fatto, altresì, obbligo ai concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio, in serbatoi fissi per uso domestico e non di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 10,00, fatte salve le disposizioni che impongono maggiori distanze;
- DI ASSICURARE in tali aree, fino al 31 ottobre 2026, il mantenimento delle condizioni suddette volte ad evitare sia il proliferare di erbacce, sterpaglie ed altre forme di vegetazione spontanea, sia l’immissione di rifiuti di qualsiasi tipo o materiali putrescibili e/o quant’altro possa costituire motivo o veicolo di innesco di incendi;
DISPONE
- che i proprietari, i conduttori e i gestori di fondi rustici e aree agricole di qualsiasi natura e loro pertinenze non coltivate, a riposo c/o abbandonate, provvedano ad effettuare le necessarie opere di difesa passiva e di prevenzione antincendio con interventi di pulizia dei terreni;
- che i proprietari, i conduttori e i gestori di fondi rustici e aree agricole di qualsiasi natura e loro pertinenze provvedano alla messa a nudo del terreno e alla immediata rimozione di rifiuti, covoni di frumento ealtri cereali, erbe, ramaglie, foglie secche o altro materiale combustibile od anche che possa essere fonte, anche accidentale, di innesco di incendi, mantenendo almeno fino al 31 ottobre 2026 tali condizioni;
- che i responsabili di strutture produttive artigianali e commerciali provvedano alla rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare un potenziale pericolo di incendio. Si ritiene per tali scopi che vengano realizzate adeguate fasce parafuoco lungo l’intero perimetro aziendale, mediante aratura, per un'estensione di almeno mt. 10,00 per le normali attività produttive in aree urbanizzate, e di mt. 20,00 per le attività di campeggio, villaggi turistici, agriturismi, alberghi e strutture ricettive di genere Restano salvi comunque gli obblighi in merito alla dotazione di circostanziati e specifici impianti dispositivi e sistemi antincendio;
- che vengano realizzati dei Viali tagliafuoco non inferiori a mt. 10,00 in tutti i terreni confinanti con le strade pubbliche e/o private, immobili pubblici e/o privati, sentieri, strade vicinali, ecc.,
- che il materiale di risulta delle ripuliture dei terreni come anzidetto nonché quello discendente dalla realizzazione dei viali parafuoco venga adeguatamente smaltito mediante conferimento differenziato presso appositi centri autorizzati, con categorica esclusione del loro abbandono all’interno della stessa area o al di fuori di essa o anche in cassonetti o contenitori destinati ai normali rifiuti domestici, pena l'applicazione delle sanzioni di legge di cui al Decreto Legislativo 152/06 e successive modifiche ed integrazioni;
- che nel corso di dette attività vengano adottati gli opportuni provvedimenti idonei a non generare o innescare focolai d'incendio
- che il Comando di Polizia Municipale è chiamato a vigilare sull' applicazione ed il rispetto da parte dei cittadini della presente Ordinanza sindacale;
- che nelle giornate a maggiore rischio incendio, con dichiarazione del livello di allerta "Alto" venga istituito, da parte delle forze di polizia, con il coinvolgimento del Gruppo di Volontariato Comunale di Protezione Civile, un pattugliamento dinamico proficuo ad una efficiente azione di controllo del territorio utile agli avvistamenti ed alle azioni deterrenti all’innesco doloso di fuochi;
- che in caso di inottemperanza della presente Ordinanza ovvero di procurato incendio a seguito dell'esecuzione ì azioni e/o attività determinanti anche solo potenzialmente l'innesco d'incendio, durante il predetto periodo, venga applicata ogni sanzione dalla legge prevista;
- che a carico degli inadempienti venga, nel contempo, inoltrata denuncia all' Autorità Giudiziaria ai sensi del Codice Penale;
- che copia della presente venga pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente, affissa nei locali pubblici e trasmessa al Comando di Polizia Municipale, al Gruppo Comunale di Protezione Civile, al Libero Consorzio di Agrigento, all'ANAS, alla Prefettura di Agrigento, al Comando Stazione Carabinieri di Burgio;
- che esecutori della presente ordinanza sono gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria ed il Comando della Polizia Locale, quest'ultimo è altresì incaricato dell'applicazione delle relative sanzioni e procedure connesse entro i termini previsti dall'art. 14 della legge no 689 del 24/11/ 1981 e successive modifiche ed integrazioni;
RICORDA
che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica o privata è tenuto a darne comunicazione immediata ad uno dei seguenti Organi o Amministrazioni:
- Numero Unico di Emergenza tel. 112
- Corpo Forestale: tel. 1515
- Comando di Polizia Municipale tel. 0925 550041
- Gruppo Comunale di Protezione Civile tel. 0925 550041